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Associazione per
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Statuto A.Di.P.A. TITOLO I Denominazione,
sede, soci e fini Art 1 - Denominazione e sede. E' costituita, con durata illimitata,
l'Associazione per Il trasferimento della sede nell'ambito
della Provincia di Lucca è deliberato dal Consiglio Direttivo, mentre il
trasferimento della sede al di fuori della Provincia di Lucca è deliberato
dall'Assemblea dei Soci. Sezioni staccate dell'Associazione
possono essere costituite da gruppi di almeno dieci soci, previo parere
favorevole del Consiglio Direttivo, secondo le norme del Regolamento. Art. 2 - Soci. Possono essere soci dell'Associazione le
persone fisiche, le persone giuridiche ed i gruppi sforniti di personalità
che ne facciano domanda secondo le norme del Regolamento. L'adesione all'Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualità di socio non è trasmissibile. Art. 3 - Soci: categorie. I soci dell'Associazione si dividono in:
soci fondatori, soci onorari, soci benemeriti e soci ordinari. Sono soci fondatori i signori: Berchielli ing. Giuseppe, Caneti
Piero, Lippi Angelo, Naccarati dott. Pasquale, Salghetti dott.ssa Ursula, Signorini dott. Andrea. Sono soci onorari coloro che, per le
particolari benemerenze acquisite, anche per servizi resi nei confronti
dell'Associazione, siano nominati tali dal Consiglio Direttivo. Sono di
diritto soci onorari gli ex Presidenti dell'Associazione. I soci onorari non
sono tenuti al pagamento della quota associativa. I soci benemeriti ed i soci ordinari
diventeranno tali al momento del ricevimento della domanda di ammissione. Art. 4 - Soci: diritti e doveri. Ciascun socio gode dei diritti previsti
nel Regolamento ed è impegnato a dare un contributo fattivo nei confronti
dell'Associazione non solo mettendo a disposizione dell'Associazione stessa
semi, piante e/o altre parti di piante esattamente determinate, ma anche in
qualsivoglia altro modo. Il socio può recedere in qualsiasi
momento dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata
per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno
solare in corso purché sia pervenuta entro il 30 settembre. Il mancato pagamento della quota
associativa annuale entro il termine assegnato nel sollecito di pagamento è
comunque considerato manifestazione tacita della
volontà di recedere dall’Associazione. L'esclusione di un socio non può essere
deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi da ravvisarsi, a mero titolo
indicativo, nei seguenti: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano
dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento; interdizione od inabilitazione
del socio; condanna dello stesso ad una pena che importa l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici. Art. 5 - Fini. L'Associazione è aconfessionale,
apolitica e senza scopo di lucro. Essa ha come fini: a) lo scambio di esperienze relative al mondo delle piante per
creare un “circuito" di idee, di informazioni
e di attività, utile al raggiungimento di una migliore conoscenza nell'ambito
del giardinaggio e del mondo vegetale in genere; b) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente
per quanto attiene alla flora; c) la promozione della cultura e dell'arte legate al mondo
vegetale. L'Associazione persegue queste sue
finalità attraverso gli strumenti e le iniziative di cui al Regolamento e non
può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse
direttamente connesse. TITOLO II Finanziamenti,
contabilità e bilancio, organi Art. 6 - Finanziamenti. Le entrate dell'Associazione sono
costituite da: a) quote associative; b) contributi di Enti, di Amministrazioni pubbliche e di privati; c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale. Art. 7 - Contabilità e bilancio. L'Associazione è obbligata alla tenuta
delle scritture contabili ai sensi degli articoli 111 ter
del D.P.R. 917/1986 e 20 -bis del D.P.R. 600/1973 introdotti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Saranno inoltre tenuti il
libro dei soci ed i libri della adunanze e delle
deliberazioni degli organi collegiali. Potranno infine essere tenuti tutti i
libri che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti utili per il
buon funzionamento dell'Associazione. L'esercizio annuale chiude il 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio dovrà redigersi il relativo
bilancio o rendiconto. Art. 8 - Organi. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea del Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) i Consiglieri Delegati; d) il Presidente dell'Associazione; e) il Vice Presidente dell'Associazione; f) il Segretario del Consiglio Direttivo; g) il Tesoriere; h) il Collegio dei Probiviri. Art. 9 - Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata una
volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre deve essere
convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è disposta dal
Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione unitamente
all'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato ai soci, a mezzo corrispondenza ordinaria, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere Ordinaria o
Straordinaria. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria: a) l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale; b) la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del
numero dei suoi membri, e la fissazione della sua prima convocazione; c) la nomina del Presidente dell'Associazione; d) la nomina del Collegio dei Probiviri; e) l'esclusione del socio; f) qualsiasi altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga di
sottoporre alla sua approvazione. Sono compiti dell'Assemblea
Straordinaria: g) le modifiche e le integrazioni dello Statuto e della Prima
Parte del Regolamento; h) lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione; i) il trasferimento della sede dell'Associazione al di fuori
della Provincia di Lucca. In prima convocazione l'Assemblea
Ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino, in proprio o per delega (apposta in calce all'avviso di
convocazione), almeno un terzo dei soci maggiorenni. In seconda convocazione
l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti. In entrambi i casi l'Assemblea Ordinaria
delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio o del rendiconto annuale, nonché in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In prima convocazione l'Assemblea
Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci maggiorenni.
In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita
quando sia presente almeno un terzo dei soci maggiorenni. In entrambi i casi l'Assemblea Straordinaria
delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti. Ogni socio ha un voto e può
rappresentare, per delega, solamente un altro socio. Hanno diritto di voto
solo i soci maggiorenni. Per ogni riunione dovrà redigersi
apposito processo verbale a cura del Segretario dell'Assemblea da nominare ad
inizio di seduta. E' ammesso il voto per
corrispondenza secondo la disciplina prevista nel Regolamento salvo sulle
materie di cui alle lettere a), e), h) ed i) del presente articolo. Al voto per corrispondenza si applicano
le maggioranze previste per l'Assemblea in prima convocazione: dovrà cioè
partecipare al voto almeno un terzo dei soci maggiorenni se trattasi di
Assemblea Ordinaria; almeno la metà dei soci maggiorenni se trattasi invece
di Assemblea Straordinaria, e la delibera è approvata col voto favorevole
della maggioranza assoluta dei votanti. Art. 10 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, costituito da
non meno di cinque e non più di nove membri scelti fra i soci maggiorenni,
nomina nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e si
riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre, su convocazione, anche
telefonica, del Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo: a) deliberare tutti gli atti, sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione, necessari per il funzionamento
dell'Associazione; b) predisporre la bozza del bilancio o del rendiconto annuale; c) formulare all'Assemblea le sue proposte sui temi di cui alle
lettere e), f), g), h) ed i) dell'articolo 9 del presente Statuto; d) stabilire la misura delle quote associative annuali. Il Consiglio Direttivo può delegare
specifiche funzioni ad uno o più Consiglieri indicando i principi ed i
criteri direttivi per lo svolgimento delle stesse. Nell'ambito della delega
loro concessa le delibere dei Consiglieri Delegati equivalgono alle delibere
del Consiglio Direttivo. Possono essere delegate le funzioni relative agli
atti di ordinaria amministrazione di cui al punto a) del presente articolo. Il Consiglio è validamente costituito
con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la
determinazione per la quale ha votato chi presiede la riunione. Per ogni riunione dovrà redigersi
apposito processo verbale. Il Consiglio Direttivo rimane in
carica per tre anni. Ove in corso d'anno il numero dei
consiglieri si riduca, il Consiglio opera in numero ridotto fino alla riunione
dell'Assemblea più prossima. Tuttavia, se per la riduzione il numero dei
consiglieri scende al di sotto di cinque, è fatto obbligo convocare
immediatamente l'Assemblea affinché questa provveda alla sostituzione
dei consiglieri mancanti. Il Consigliere che non partecipa, senza
giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Art. 11 - Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione convoca
e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca altresì il Collegio
dei probiviri e sottopone a quest'organo le questioni insorte. Il Presidente ha la rappresentanza
dell'Associazione e, come tale, esegue le deliberazioni dell'Assemblea, del
Consiglio Direttivo e dei Consiglieri Delegati. In caso di necessità e di urgenza può
compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio
Direttivo rientranti nella lettera a) dell'articolo 10 salvo
sottoporli alla ratifica del medesimo Consiglio che sarà tempestivamente
convocato a tale scopo. Art. 12 - Vice Presidente, Segretario, Tesoriere. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio
delle proprie funzioni. Sostituisce inoltre il Presidente, su specifiche
funzioni, quando sia da questi delegato per iscritto. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge
la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo stesso
e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività
esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione
dell'Associazione. Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro dei
soci e coadiuva il Tesoriere nelle altre incombenze amministrativo-contabili. Il Tesoriere cura la gestione della
cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta degli
altri libri contabili e provvede alla predisposizione dei dati occorrenti per
la formazione della bozza del bilancio o del rendiconto annuale. Art. 13 - Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da
tre membri, scelti fra i soci maggiorenni, ed ha il compito di dirimere tutte
le questioni ed i conflitti insorti nell'ambito ed a motivo
dell'Associazione. E' convocato dal Presidente quando questi ne riscontri la
necessità e può autoconvocarsi ad iniziativa di uno dei suoi membri. La convocazione del Collegio dei
Probiviri può inoltre essere richiesta da un numero di soci non inferiore a
dieci mediante istanza motivata formulata per iscritto. Il Collegio è validamente costituito con
la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza assoluta. Per ogni riunione dovrà redigersi
apposito processo verbale. Il suo giudizio é inappellabile. Art. 14 - Eligendi alle cariche. Rimborso spese. Ciascun socio maggiorenne ha titolo per
essere investito delle cariche sociali, le quali sono gratuite. Soci, consiglieri e probiviri che,
autorizzati dal Consiglio Direttivo, svolgono attività per lAssociazione, hanno diritto
esclusivamente al rimborso a piè di lista delle spese sostenute purché
opportunamente documentate. TITOLO III Atti
dell'Associazione, scioglimento e liquidazione, utili, Regolamento,
norme di rinvio e transitorie Art. 15 - Pubblicità degli atti. Nei limiti della normativa sulla
privacy, gli atti ed i libri dell'Associazione sono di libera consultazione
per i soci, i quali potranno, a loro spese, ottenere
copia degli stessi. Art. 16 - Scioglimento e liquidazione. Utili. In caso di scioglimento, per qualunque
causa, dell'Associazione, l'Assemblea che adotta detta delibera dovrà
disporre la liquidazione della stessa. Salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, il patrimonio dell'Associazione non potrà mai essere distribuito
fra i soci, ma dovrà essere devoluto in primo luogo all'Orto Botanico del
Comune di Lucca, in subordine ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità,
sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662. Indipendentemente dallo scioglimento non
potranno comunque essere mai distribuiti fra i soci eventuali utili o il
capitale dell'Associazione. Art. 17 - Regolamento. Fanno parte integrante e sostanziale del
presente Statuto le norme di cui alla Prima Parte dell'allegato Regolamento. Art. 18 - Norme di rinvio. Per quanto non espressamente previsto nel
presente Statuto si rinvia alla normativa di cui al Libro Primo, Titolo II
del Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460 ed alle altre leggi vigenti. Art. 19 - Norme transitorie. Stante l'urgenza imposta dal termine di
cui al D. Lgs. 460/97 il voto cui è sottoposto il
presente Statuto, nonché I soci corrispondenti, di cui al
precedente Statuto sociale, decadono con il 31 dicembre 1998 ma possono, fino
dal corrente anno, chiedere di essere ammessi quali soci benemeriti o quali
soci ordinari versando la differenza della quota associativa. Ai fini della registrazione si
richiedono le agevolazioni fiscali, anche in materia di imposta di bollo, ai
sensi della normativa vigente per le ONLUS. A.Di.P.A. REGOLAMENTO PARTE PRIMA Sezioni staccate. Ad iniziativa di un numero di soci non
inferiore a dieci, possono essere costituite Sezioni staccate dell'Associazione
in modo da agevolare i contatti fra i soci e rendere quindi maggiormente
realizzabili i fini dell'Associazione stessa. Per fare ciò si dovrà seguire la
seguente procedura: 1) Richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo,
sottoscritta da tutti i soci promotori dell’iniziativa, recante l'indicazione
del socio referente (che curerà lo svolgimento della pratica) e la
domiciliazione della costituenda sezione. 2) Tale richiesta verrà esaminata al più presto possibile dal
Consiglio Direttivo che comunicherà quindi, sempre in forma scritta, il
proprio parere. 3) In caso di parere favorevole 4) L'elezione del Presidente di Sezione e la vita della Sezione
stessa dovranno informarsi a principi democratici. Ciascuna Sezione staccata è dotata della
più ampia autonomia nei limiti dei fini dell'Associazione e potrà assumere,
nel suo ambito, le iniziative che riterrà più idonee per il perseguimento
degli stessi. In relazione all’adesione di nuovi soci
le Sezioni staccate non hanno competenza alcuna. Alle iniziative assunte da ciascuna
Sezione staccata potranno, a loro richiesta, partecipare anche i soci non
facenti parte della Sezione su di un piano di perfetta parità fra tutti i
soci. A tal uopo le iniziative stesse saranno tempestivamente comunicate alla
Sede centrale. Le Sezioni staccate non hanno autonomia
finanziaria. Ciascuna Sezione farà fronte alle sue esigenze finanziarie
attingendo ad una quota parte delle quote associative dei soci aderenti alla
Sezione stessa che sarà ad essa devoluta dalla Sede centrale. Domande
di ammissione a socio. Devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo
secondo il fac-simile riportato nell'Index Seminum, e contenere, oltre ai dati richiesti,
l'indicazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa annuale. Per le domande pervenute dopo il 1°
novembre la quota copre l'associazione anche per l'anno successivo. Diritti
e doveri dei soci. I soci ordinari hanno diritto: 1) di ricevere gratuitamente il tesserino di riconoscimento; 2) di ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche edite
dall'Associazione; 3) di partecipare gratuitamente alla distribuzione annuale dei
semi; 4) di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione:
mostre, convegni, ricerche, gite, scambio di piante, ecc.; 5) di collaborare, con propri articoli, alle pubblicazioni edite
dall'Associazione; 6) di libero accesso, durante l'orario di apertura, all'Orto
Botanico del Comune di Lucca, previa esibizione del tesserino di
riconoscimento. I soci fondatori, i soci onorari e
quelli benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari salvo una quota
doppia nella distribuzione annuale dei semi. Tutti i soci sono obbligati alla
completa osservanza delle norme contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento,
in particolare modo per quanto attiene la partecipazione alla vita
dell'Associazione ed il puntuale pagamento della quota associativa annuale
che, in caso di rinnovo dell'Associazione, deve essere corrisposta
anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno. Elezione
delle cariche sociali. Le candidature per le varie cariche
sociali, siano esse di competenza dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo,
maturate attraverso contatti informali fra i soci, prima di essere messe ai
voti, saranno comunicate ai diretti interessati, a cura del Presidente
dell'Associazione, per ottenere la loro disponibilità all'assunzione della carica. Voto per
corrispondenza. Nelle materie in cui è ammesso,
costituisce una forma alternativa (alla tenuta dell'Assemblea) per sottoporre
al voto dei soci i problemi dell'Associazione. L'adozione del voto per corrispondenza
deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo unitamente alla
predisposizione della scheda elettorale e delle buste con le quali detta
scheda dovrà essere inviata al seggio elettorale (una recante l'indirizzo
dell'Associazione ed il numero identificativo del socio, l'altra, anonima,
nella quale il socio, dopo aver espresso il suo voto, sigillerà la scheda
elettorale). La scheda e le buste saranno inviate ai soci almeno 30 giorni
prima di quello fissato per lo scrutinio. Saranno ammesse allo scrutinio le
schede pervenute entro l'ora fissata per lo scrutinio stesso. |
